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Per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 ottobre 1948, il diritto a conseguire, l'indennita' alla pensione viene stabilito, sia per gli insegnanti sia per le loro vedove od orfani, in base alle norme che regolavano il trattamento di quiescenza dell'insegnante alla data della sua cessazione dal servizio. Nei casi anzidetti, qualora il diritto a trattamento di quiescenza sorga in data posteriore al 1 ottobre 1948, la liquidazione viene effettuata con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art17 · fonte del testo