Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    L'art. 18 della legge 13 giugno 1952, n. 690, "nel punto in cui prevede che il riscatto dei servizi non di ruolo ex art. 76 dell'ordinamento del relativo monte pensioni (legge 6 febbraio 1941, n. 176), possa essere esercitato sotto pena di decadenza, da parte degli insegnanti elementari, soltanto entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge n. 690", non contrasta con gli artt. 24, primo comma, 36 e 38 e 3 della Costituzione, atteso che un termine di novanta giorni non può di per sé ritenersi tanto breve da impedire o menomare gravemente l'esercizio del diritto di riscatto (ne' può attribuirsi alcuna rilevanza giuridica al fatto che la legge 13 giugno 1952, n. 690 sia stata pubblicata nel periodo estivo), che la facoltà di riscatto dei servizi non di ruolo era stata già consentita fin dal 1941, con le modalità stabilite dagli artt. 76 e 77, e che il termine accordato con l'art. 18 della legge n. 690 del 1952 aveva lo scopo di consentire, in via transitoria, il riscatto di servizi anteriori in base alle previgenti disposizioni dell'ordinamento del monte pensioni: talché, in rapporto a tale speciale esigenza, non può disconoscersi l'opportunità del nuovo termine perentorio, ne' la sua congruità.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del Monte pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sara' provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948. I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1 ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art18 · fonte del testo