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Il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1948, senza pagamento di contributo, nell'insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte pensioni, e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma, in tal caso dalla pensione o dalla indennita' si detrae una quota proporzionale al maggior numero di anni di cui l'interessato beneficia per effetto del servizio prestato in detti asili.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art19 · fonte del testo