A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266, riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

Testo vigente dal 8 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;836~art2 · fonte del testo