Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373, e' considerato utile ai fini della pensione.

Testo vigente dal 7 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-09;305~art1 · fonte del testo