Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualita' di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a termini della legge 1 settembre 1940, n. 1373, e' considerato utile ai fini della pensione.
Testo vigente dal 7 maggio 1953
