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Agli effetti della presente legge, si intende per assegno personale quello risultante dal cumulo dell'assegno di sede con l'eventuale maggiorazione dovuta, in dipendenza della situazione di famiglia di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
