Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.
Testo vigente dal 31 gennaio 1949
Non si fa luogo a trattenuta di rette ospedaliere nei confronti degli allievi dell'Accademia provenienti dai sottufficiali del Corpo degenti in luoghi di cura.
Testo vigente dal 31 gennaio 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580~art3 · fonte del testo