Sono a carico dello Stato le spese per il vitto e la prima vestizione degli allievi dell'Accademia nonche' quelle per la successiva manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo. Agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo e' corrisposta l'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 in misura raddoppiata per il tempo durante il quale non fruiscono del vitto gratuito presso l'Accademia.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580~art2 · fonte del testo