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All'onere di L. 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 ottobre 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-09-24;717~art4 · fonte del testo