Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1950 al 9 ottobre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alla spesa di lire 71.187.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con i fondi gia' stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, prelevando le somme di lire 46.645.000 e di lire 18.054.000 rispettivamente dai capitoli 235 e 236 in favore dei capitoli 32 e 78 e stornando la somma di lire 6.488.000 dal capitolo 167 al capitolo 130. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-10;877~art4 · fonte del testo