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Nulla e' innovato nei riguardi degli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art10 · fonte del testo