Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nulla e' innovato nei riguardi degli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008
