Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008. 345 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La Casse nazionale fascista per la previdenza marinara rimborsa agli armatori delle navi di cui all'art. 1 quanto da essi dovuto agli equipaggi a termini del contratto di arruolamento, del regolamento organico e delle norme integrative per i comandanti, dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge, e quanto da essi pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, al lordo delle trattenute di legge, sulla base di apposita documentazione, e provvede al recupero delle somme rimborsate agli armatori e dei relativi interessi, mediante:
tolto: a) una contribuzione a carico degli armatori consistente in una temporanea maggiorazione delle percentuali dovute alla Cassa stessa sulle competenze medie del personale marittimo, stabilito in base all'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925-111, n. 473. Per effetto di tale maggiorazione i contributi, attualmente corrisposti nella misura del 9 e dell'8 per cento delle competenze medie, sono elevati per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno 1941-XIX rispettivamente al 13 e al 12 per cento. La misura della maggiorazione occorrente il periodo successivo al 30 giugno 1941-XIX sara' determinata con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.
tolto: La maggiorazione sara' applicata a carico di tutti gli armatori nazionali, fatta esclusione degli armatori dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario, di qualunque tonnellaggio, o delle navi a propulsione meccanica inferiori a 200 tonnellate di stazza lorda e dei rimorchiatori;
tolto: b) un contributo dello Stato, con decorrenza del ottobre 1940-XVIII nella misura di L. 5.000.000 mensili; e comunque non superiore ai due terzi della complessiva spesa sostenuta dagli armatori, successivamente alla data predetta, e fino a quella che sara' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, in relazione alla cessazione dello stato di guerra.
tolto: Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art9 · fonte del testo