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[1]Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione, il tempo trascorso nelle condizioni indicate nell'articolo 1 e', per i marittimi, considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione della indennita' di risoluzione del rapporto di lavoro, a tutti gli effetti delle leggi sulla previdenza marinara, e delle altre assicurazioni sociali.

[2]Per il personale di stato maggiore delle Societa' esercenti servizi di preminente interesse nazionale, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, e per i marconisti di ruolo della Societa' Italiana Radio Marittima il tempo trascorso nelle condizioni indicate dall'art. 1 vale anche ai fini della carriera economica e gerarchici.

[3]I marittimi rimangono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie.

[4]Non fruiscono dei vantaggi di cui al presente articolo i marittimi che abbandonino arbitrariamente la nave o non ottemperino alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio.

[5]Non ne fruiscono altresi' i marittimi che subiscano condanne penali, o incorrano in sanzioni disciplinari, nei casi stabiliti dal Regio decreto previsto all'art. 13.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art4 · fonte del testo