Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 il trattamento previsto dalla presente legge cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro che avesse luogo per fatto del marittimo prima che abbia ripreso efficacia la convenzione di arruolamento sospesa a termine dell'art. 2.
tolto: In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennita', la misura relativa sara' calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.
tolto: Le indennita' speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art8 · fonte del testo