Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente
Art. 8
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo vigente dal 23 aprile 1955
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo vigente dal 23 aprile 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;278~art8 · fonte del testo