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Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verra' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire cinque milioni. Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' verra' liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1971 al 20 gennaio 1981
