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((Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire quindici milioni. Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato)).

Testo in vigore dal 20 gennaio 1981 al 13 aprile 1990

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