Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 1
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Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
- a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
- c)le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
