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Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

  • a)lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
  • b)l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
  • c)le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art1 · fonte del testo