Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art8 · fonte del testo