Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui ali terzo comma dell'art. 9.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
