Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 14
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Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero e' dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:
- a)il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;
- b)il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;
- c)il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi piu' economici sui percorsi per i quali non esistono servizi di linea;
- d)il rimborso delle spese per il trasporto dei bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;
- e)l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere a) e b). Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, e' dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera e), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea. Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno. Il rimborso di cui alle lettere a), b), c), e), del presente articolo e' dovuto anche per la moglie, purche' non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente art. 4. Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
