Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli assegni di cui all'unita tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purche' non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico. Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art4 · fonte del testo