Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Gli assegni di cui all'unita tabella A, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, competono ai coniugati purche' non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico. Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art4 · fonte del testo