Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 15
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Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
