Art. 16
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 52 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le competenze di cui all'art. 1, lettera a) sono liquidate in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art16 · fonte del testo