Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative. Il saldo eventualmente da versare puo' essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'art. 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art17 · fonte del testo