Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea, sino all'entrata in vigore della presente legge, si applicano gli assegni base di sede di cui alla tabelle A e relative maggiorazioni di famiglia.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
