Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 2
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Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero e' stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
