Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella A, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennita' di cui alla tabella B, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta, in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art7 · fonte del testo