Art. 8
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L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di quarantacinque giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di sessanta giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
