Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 1
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Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce:
- a)lo stipendio previsto per l'interno in relazione al coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;
- b)l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
