Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, e' assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro. Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma e' corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio. Al personale contemplato nel presente articolo assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui l'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art11 · fonte del testo