Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalita' straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, e' corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
