Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
