Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il personale indicato nel precedente articolo 1 puo' tuttavia, chiedere che per un periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, gli assegni di sede siano determinati in base alla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1951, n. 1142.
tolto: La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello stato.
tolto: Data a Roma, addi' addi' 6 ottobre 1962
tolto: SEGNI
tolto: FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
tolto: Visto, il Guardasigilli: BOSCOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art20 · fonte del testo