Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il personale indicato nel precedente articolo 1 puo' tuttavia, chiedere che per un periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, gli assegni di sede siano determinati in base alla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1951, n. 1142.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello stato.
[3]Data a Roma, addi' addi' 6 ottobre 1962
[4]SEGNI
[5]FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
[6]Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
