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Gli assegni di sede di di cui all'articolo 1, lettera b), sono costituiti:

  • a)dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro;
  • b)dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di ambasciatore o di Ministro o di Console generale a norma dell'articolo 3 lettera i), della legge 4 gennaio 1951, n. 113. Per le sedi ove siano stabiliti piu' coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore, o il Ministro o il Console generale, e qualora l'attivita' culturale e scolastica si svolga, in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da, assegnare al personale di cui alla presente legge sara' determinato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art3 · fonte del testo