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Gli assegni di cui all'unita, tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

  • a)100 per cento al personale coniugato capo-famiglia, non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;
  • b)80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attivita' lavorativa; al personale coniugato, capofamiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia. Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art4 · fonte del testo