Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
