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Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art6 · fonte del testo