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Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art7 · fonte del testo