Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art9 · fonte del testo