Art. 9
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L'assegno di sede e' conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
