Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I personali civili, gia' dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorita' competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorita' militare, abbiano subito la captivita' in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captivita' e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 9 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo art. 2: stipendio o paga; aggiunta di famiglia o indennita' di carovita; soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni; soprassoldo di operazioni; indennita' militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art1 · fonte del testo