Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I personali civili, gia' dipendenti da ditte ed organizzazioni private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorita' competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette od indirette dell'autorita' militare, abbiano subito la captivita' in campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per il periodo di captivita' e fino alla data di rimpatrio, ma comunque non oltre il 9 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui sono equiparati ai sensi del successivo art. 2: stipendio o paga; aggiunta di famiglia o indennita' di carovita; soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per le rispettive zone di operazioni; soprassoldo di operazioni; indennita' militare.

Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art1 · fonte del testo