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La maggiore spesa di complessive lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verra' fronteggiata per lire 100.000.000 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1951-52 e per lire 100 milioni mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010
