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Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni per gli ufficiali ed i sottufficiali e 20 giorni per i militari di truppa, oltre i giorni strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno. Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero. La licenza ordinaria non frutta in un anno si cumula con quella dell'anno successivo. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla meta' per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel, primo comma. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso e' concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi; per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante le licenze straordinarie.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 12 agosto 2010
