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((Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937)). Agli effetti della decorrenza delle licenze posteriori alla prima, il periodo trascorso in licenza straordinaria si considera come servizio all'estero. La licenza ordinaria non frutta in un anno si cumula con quella dell'anno successivo. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno di lungo servizio all'estero in misura ridotta alla meta' per tutto il periodo della licenza spettantegli, anche se prima che l'abbia ultimata riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio. Tuttavia, in caso di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere conservato per periodi superiori al doppio di quelli indicati nel, primo comma. Ai militari di truppa che vengono a trascorrere la licenza ordinaria in Italia sono rimborsate le spese viaggio riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero. Il rimborso e' concesso, anche se la licenza viene frazionata in vari periodi; per una sola volta l'anno o, se la sede e' situata fuori d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta ogni due anni. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante le licenze straordinarie. ((In caso di assenza per infermita', l'assegno di lungo servizio all'estero e' corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non e' dovuto per il restante periodo)).
Testo in vigore dal 12 agosto 2010 al 9 ottobre 2010
