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Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto, per il raggiungimento della sede, al trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia, al trattamento previsto per le missioni all'estero. Spettano, inoltre:
- a)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa. Qualora il Ministero autorizzi, per ragioni di servizio, il viaggio in aereo, spetta il rimborso delle spese di trasporto aereo di una quota di bagaglio di non piu' di cinquanta chili complessivi;
- b)un'indennita' fissa di lire 15.000, 10.000 e 5.000, rispettivamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nonche' di carico e scarico lungo l'itinerario. Qualora la durata della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare puo' trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per la moglie e i figli conviventi e a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantita' prevista dal comma precedente per il capo famiglia.
Testo in vigore dal 29 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
