Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
Nessuna indennita' ordinaria o straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale contemplato nella presente legge in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
