Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 174 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento delle sedi diplomatiche all'estero gravano per meta' del loro importo sull'assegno del titolare della rappresentanza diplomatica. Le spese di cancelleria e le minute spese varie di ufficio occorrenti agli uffici consolari di prima categoria all'estero sono interamente a carico dello Stato entro i limiti fissati dal Ministero degli affari esteri: sono altresi' interamente a carico dello Stato le spese di illuminazione e riscaldamento e quelle di pulizia occorrenti per gli ambienti destinati a detti uffici. Qualora ricorrano circostanze di carattere assolutamente eccezionale determinanti spese che, a giudizio del Ministero degli affari esteri siano sproporzionate all'assegno personale del dipendente che deve sostenerle, lo stesso Ministero ha facolta' di stabilire una quota da rimborsarsi. Tale quota non puo' superare la meta' delle spese medesime. Nel caso che un incaricato di affari o un reggente di uffici consolari incontri la spese eccezionali di cui al comma precedente, durante il periodo in cui non goda di assegno di reggenza, il rimborso puo' essere elevato ai quattro quinti delle sopramedesime.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art22 · fonte del testo